1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;
b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.